STATUTO della Fondazione "il Vicino Oriente organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
Art.1
Denominazione e sede
E' costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "il Vicino Oriente organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in sigla "il Vicino Oriente onlus".
La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo "onlus".
La Fondazione ha sede in Bari, alla Via delle Murge 59/a. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale dello stato italiano.
Art.2
Scopo
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di ricerca e riflessione, promuovendo iniziative nel settore culturale favorendo la conoscenza e la comprensione del Vicino Oriente e nel Vicino Oriente.
A tal fine la Fondazione con l’auspicio di vedere crescere e diffondersi la pianta della democrazia, della libertà e della non violenza in tutto il Medio Oriente, e animata da simpatia verso tutti i popoli che lo abitano:
- promuove una maggiore conoscenza dell’area mediorientale attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale;
-·promuove e sostiene qualsivoglia iniziativa purchè conforme allo scopo della fondazione e sia identificabile con lo spirito del fondatore.
La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
Art.3
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.
Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili.
La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
Art.4
Entrate
Per l’adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
-·redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art.3;
-·contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
-·entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
Art.5
Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
-·il Consiglio di Amministrazione;
-·il Comitato Esecutivo;
-·il Collegio dei Revisori;
-·Il Comitato Scientifico;
-·Il Consiglio Scientifico.
Art.6
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Ente fondatore "L'ASSOCIAZIONE CULTURALE Hermes", ovvero nel caso in cui l'ente fondatore si sia sciolto, dall'ente e/o dalla persona fisica o giuridica designata a tal fine dallo stesso.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Essi scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso o salvo compensi legati ad attività di lavoro dipendente, occasionale, autonomo e/o professionale non legate alla carica.
Art.7
Decadenza e esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
-·il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
-·l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
-·il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione da adottarsi per appello nominale a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
Art.8
Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) di eleggere il Presidente, il Vice Presidente e di nominare il Segretario Generale;
b) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo;
e) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Esecutivo;
f) di nominare i componenti del Collegio dei revisori al superamento della soglia prevista all’art. 17;
g) di deliberare l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art.21;
h) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Art.9
Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta l’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito, ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori (se istituito), a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell’adunanza o in casi d’urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 10
Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
Art.11
Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.
Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
Art.12
Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.
Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.
Art.13
Comitato Esecutivo. Composizione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente ed il segretario generale costituiscono il Comitato Esecutivo.
Al Comitato esecutivo spetta:
a) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
b) di approvare eventuali regolamenti interni;
c) nominare i componenti del comitato Scientifico in seguito a proposta del Presidente del consiglio scientifico;
d) nominare il Presidente ed i componenti del consiglio scientifico;
e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
Le sedute del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno 2 membri. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno tre volte nel corso dell’anno; può essere convocato anche con maggior frequenza per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno uno dei suoi membri.
Art.14
Comitato Scientifico. Composizione
Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri effettivi, durano in carica fino a revoca o dimissioni.
I componenti sono nominati dal Comitato esecutivo in seguito a proposta del Presidente del Consiglio Scientifico.
Il Comitato scientifico è composto da tutti coloro i quali, per la loro qualità, si sono distinti nei settori oggetto della fondazione, e ciascuno con le proprie competenze professionali e/o artistiche e/o umane, ha espresso il desiderio di contribuire al raggiungimento dello scopo della fondazione.
Art.15
Consiglio Scientifico. Composizione
Il Consiglio Scientifico è composto da un numero variabile di membri effettivi, scelti dal comitato esecutivo.
I membri effettivi durano in carica 6 (sei) anni e sono rieleggibili.
Le sedute del Consiglio Scientifico sono valide con la presenza di almeno 2 (due) membri. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.16
Consiglio scientifico. Funzioni
Il Consiglio scientifico si riunisce almeno tre volte nel corso dell’anno accademico; può essere convocato anche con maggior frequenza per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri.
Il Consiglio scientifico determina i programmi della Fondazione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Esso promuove e dirige le attività scientifiche della Fondazione ispirato e protetto nella sua condotta dal principio della libertà della scienza e dell’insegnamento.
Per attuare i fini della Fondazione come descritti nell’art. 2, il Consiglio scientifico propone:
I. di organizzare seminari e convegni, tanto aperti al più vasto pubblico quanto di carattere seminariale, per promuovere la conoscenza della regione mediorientale e dei suoi problemi e per mettere a confronto le analisi e le ipotesi di soluzioni avanzate dagli studiosi e dai policy makers;
II. di rendersi disponibile a promuovere incontri nei Paesi della regione e a raccogliere e diffondere testimonianze tra esponenti politici, intellettuali, e membri delle società civili interessati a favorire il cammino verso la pace democratica;
III. di organizzare occasioni di studio e soggiorno di studenti e docenti universitari provenienti dall’area allo scopo di favorire la reciproca conoscenza;
IV. di gestire il sito internet "ilvicinoriente.it" o istituirne altri;
V. di studiare la possibilità di dar vita a una rivista dedicata ai temi oggetto dell’attività della fondazione;
VI. di istituire premi da assegnare annualmente a giovani giornalisti che si sono distinti per il loro lavoro in paesi dell’area mediorientale.
VII. incoraggia, infine, tutte quelle attività che a suo giudizio rispondono ai fini della Fondazione.
Art.17
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, in prima istanza dall’Ente fondatore e quindi dal Consiglio di amministrazione
Il Collegio è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri, dagli stessi.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Tale collegio sarà istituito solo qualora il Patrimonio dell’ente dovesse superare la soglia di Euro 100.000 (centomila).
Art. 18
Libri Verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.
Art. 19
Bilancio
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori (se istituito).
Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre entro 15 (quindici) giorni all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 20
Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 21
Estinzione
In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.