Sharia e flussi monetari Regole e divieti, di Antonello Lupo
FINANZA E DIRITTO • Anno 1 - Numero 1 • Gennaio 2008
La crescente attenzione che i media italiani dedicano al tema della finanza islamica testimonia che tale fenomeno inizia a essere percepito anche nel nostro paese.
Con qualche anno di ritardo rispetto ad altri paesi europei, ci si è accorti di un fenomeno ormai macroscopico e cioè l’ingente accumulazione di ricchezze finanziarie da parte dei paesi del Golfo (le cosiddette “Petromonarchie”) dovute al commercio del petrolio.
Questo comporta la necessità di trovare strumenti e forme di investimento che rispondano ai principi della religione islamica (Sharia).
La finanza islamica si fonda su alcuni principi sviluppati e verificati di volta in volta da studiosi chiamati a decidere se un determinato strumento di investimento sia conforme ai principi della Sharia.
La regola principale è quella del divieto di corresponsione di interessi su prestiti (riba).
Tale divieto si basa sul concetto che il denaro non può produrre frutti legati al mero decorso del tempo e in modo svincolato da un’attività economica svolta dal soggetto finanziato.
Dal divieto di percepire interessi su finanziamenti deriva una preferenza per l’investimento in capitale di rischio piuttosto che in capitale di debito. Ulteriori divieti riguardano i settori nei quali si può investire; ad esempio, è proibito finanziare il commercio di armi e alcol.
In base ai principi della Sharia, è proibita la speculazione (maisir); anche questa proibizione deriva dal fatto che gli investimenti effettuati devono essere strettamente collegati con la realtà economica sottostante che essi finanziano.
Ciò lascia poco spazio alle “astrazioni” finanziarie tipiche dei nostri mercati occidentali che prevedono diverse figure di contratti derivati quali swap, future, option.
La finanza islamica prevede strumenti d’investimento che consentono di effettuare operazioni conformi alla legge della Sharia.
A titolo di esempio, uno strumento di finanza islamica utilizzato quando si voglia ottenere la disponibilità di macchinari, attrezzature, immobili o altro è la Ijara, un’operazione in cui l’istituto finanziatore acquista un bene e lo concede poi in affitto all’utilizzatore.
Come variante di questa operazione, vi è la Ijara wa iqtina. In questo caso, l’utilizzatore può acquistare il bene alla fine del contratto; si tratta dunque di una forma giuridica assimilabile a quella del leasing finanziario.
Tra le altre figure contrattuali utilizzate nella finanza islamica, vale la pena menzionare il Sukuk, una sorta di titolo obbligazionario. A differenza di quanto avviene per un titolo obbligazionario tradizionale, nel Sukuk l’investitore acquista una quota di proprietà dei beni oggetto dell’investimento.
Pertanto, il titolo sottoscritto dall’investitore è direttamente rappresentativo di beni e non di una somma di denaro da riceversi a scadenza; parimenti, i proventi del titolo derivano dalle attività economiche poste in essere con i beni acquistati e non dal denaro.
Anche in questo caso dunque, lo strumento finanziario mira a evitare che il provento dell’investitore sia costituito da un interesse erogato a fronte di un finanziamento.
Dagli esempi riportati, emerge un altro tratto tipico della finanza islamica: il diretto collegamento tra le risorse finanziarie e i loro impieghi. Il sottoscrittore di un Sukuk non ha un diritto di credito, ma è comproprietario di un bene e partecipa con altri alla percezione dei frutti derivanti da tale bene.
Da anni, la finanza islamica costituisce una realtà consolidata in altri paesi europei; Londra, in primo luogo, ha saputo attrarre e canalizzare ingenti risorse finanziarie provenienti in particolare dall’area del Golfo.
Lo stesso non può dirsi per il nostro paese, anche se qualcosa si muove. Il 2008 vedrà la nascita in Italia della prima banca operante secondo i dettami della legge islamica, con l’obiettivo di creare una federazione di banche italoarabe.

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